Art. 20 · Accesso all'esdebitazione

Art. 20

Accesso all'esdebitazione

In vigore dal 20 giu 2019
Accesso all'esdebitazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'imprenditore insolvente abbia accesso ad almeno una procedura che porti all'esdebitazione integrale in conformità della presente direttiva. Gli Stati membri possono chiedere la previa cessazione dell'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale a cui sono riconducibili i debiti di un imprenditore insolvente. 2.   Gli Stati membri in cui l'esdebitazione integrale è subordinata al rimborso parziale del debito da parte dell'imprenditore provvedono affinché l'obbligo di rimborso si basi sulla situazione individuale dell'imprenditore e, in particolare, sia proporzionato al reddito e agli attivi sequestrabili o disponibili dell'imprenditore durante i termini per l'esdebitazione e tenga conto dell'equo interesse dei creditori. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli imprenditori che sono stati liberati dai rispettivi debiti possano beneficiare dei vigenti quadri nazionali che offrono agli imprenditori sostegno imprenditoriale, e abbiano accesso a informazioni pertinenti e aggiornate su tali quadri.
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