Art. 7 · Rilascio facoltativo di un ETD UE

Art. 7

Rilascio facoltativo di un ETD UE

In vigore dal 18 giu 2019
Rilascio facoltativo di un ETD UE 1.   Se il passaporto o il documento di viaggio del richiedente è stato smarrito, rubato o distrutto, o non può essere altrimenti ottenuto entro un lasso di tempo ragionevole, uno Stato membro può rilasciare un ETD UE: a) ai suoi stessi cittadini; b) ai cittadini dell'Unione non rappresentati all'interno del territorio degli Stati membri, inclusi i paesi e i territori d'oltremare di cui all'articolo 355, paragrafo 2, primo comma, TFUE; c) ai cittadini di un altro Stato membro che è rappresentato nel paese in cui cercano di ottenere un ETD UE e in cui esistono a tal fine accordi tra gli Stati membri interessati; d) ai familiari che non sono cittadini dell'Unione e che accompagnano cittadini dell'Unione non rappresentati in un paese terzo o cittadini dell'Unione di cui alle lettere a), b) o c), qualora detti familiari siano residenti legali in uno Stato membro, fatti salvi eventuali obblighi di visto applicabili; e) ad altre persone alle quali detto Stato membro o un altro Stato membro sono tenuti a fornire tutela a norma del diritto internazionale o nazionale e che sono residenti legali in uno Stato membro. 2.   Qualora uno Stato membro rilasci un ETD UE in conformità: a) del paragrafo 1, lettere b) o c), la consultazione ai sensi dell' interessa lo Stato membro di cittadinanza dei cittadini dell'Unione; b) del paragrafo 1, lettera d), la consultazione ai sensi dell' interessa lo Stato membro di cittadinanza del cittadino dell'Unione accompagnato e, se necessario, lo Stato membro di residenza del familiare. In deroga all', paragrafo 6, nessun ETD UE è rilasciato senza previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza del cittadino dell'Unione accompagnato e, se necessario, dello Stato membro di residenza del familiare; c) del paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, la consultazione ai sensi dell' interessa lo Stato membro tenuto a fornire tutela al richiedente a norma del diritto internazionale o nazionale, che sarà il paese di destinazione indicato nell'ETD UE.
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