Art. 5
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 18 giu 2019
Disposizioni finanziarie
1. Lo Stato membro che presta assistenza riscuote dal richiedente i diritti applicati ai propri cittadini per il rilascio dei documenti provvisori nazionali.
2. Lo Stato membro che presta assistenza può rinunciare alla riscossione di diritti in generale o in situazioni specifiche da esso stabilite.
3. Qualora non siano in grado di versare allo Stato membro che presta assistenza i diritti applicabili al momento della presentazione della domanda, i richiedenti si impegnano a rimborsare lo Stato membro di cittadinanza utilizzando il modulo standard di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2015/637. In tali casi si applicano l', paragrafo 2, e l' della direttiva (UE) 2015/637.
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