Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 giu 2019
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) «cittadino non rappresentato»: qualsiasi cittadino avente la cittadinanza di uno Stato membro non rappresentato in un paese terzo di cui all' della direttiva (UE) 2015/637;
2) «richiedente»: la persona che presenta domanda di ETD UE;
3) «beneficiario»: la persona cui è rilasciato l'ETD UE;
4) «Stato membro che presta assistenza»: lo Stato membro destinatario della domanda di ETD UE;
5) «Stato membro di cittadinanza»: lo Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino;
6) «giorni lavorativi»: tutti i giorni eccetto i giorni festivi o i fine settimana osservati dall'autorità tenuta ad agire.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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