Art. 14 · Trattamento più favorevole

Art. 14

Trattamento più favorevole

In vigore dal 18 giu 2019
Trattamento più favorevole Gli Stati membri possono stabilire o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle della presente direttiva, purché con questa compatibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2019:997:oj#art-14