Art. 13 · Notifica ai paesi terzi

Art. 13

Notifica ai paesi terzi

In vigore dal 18 giu 2019
Notifica ai paesi terzi 1.   Entro 21 mesi dall'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all', lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio a norma dell', paragrafo 9, del TUE, fornisce alla Commissione e al SEAE dei facsimile del modulo e dell'adesivo uniformi ETD UE. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare il primo comma del presente paragrafo designando un altro Stato membro quale Stato responsabile della fornitura dei facsimile di cui al suddetto comma, sulla base di criteri oggettivi, quali la presenza sul suo territorio dell'organismo designato per la realizzazione di ETD UE da parte di più o tutti gli Stati membri. 2.   Il SEAE trasmette i facsimile del modulo e dell'adesivo uniformi UE ETD alle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi. 3.   Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi notificano alle competenti autorità dei rispettivi paesi terzi l'uso dell'ETD UE, nonché il suo modello uniforme e le sue principali caratteristiche di sicurezza, anche fornendo dei facsimile del modulo e dell'adesivo uniformi UE ETD a titolo di riferimento. La notifica a un singolo paese terzo è ripetuta su richiesta di tale paese terzo. La notifica non include le prescrizioni che devono essere tenute segrete conformemente all', paragrafo 2. 4.   Ogniqualvolta sia apportata una modifica al modulo o all'adesivo uniformi ETD UE, si ripete la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 3. Il termine di cui al paragrafo 1 è di 21 mesi dall'adozione del modello modificato di modulo o di adesivo uniformi ETD UE. 5.   Qualora nessuna delegazione dell'Unione sia presente in un paese terzo, gli Stati membri rappresentati decidono, attraverso la cooperazione consolare locale, quale Stato membro notifica alle autorità pertinenti di tale paese terzo il modello uniforme di ETD UE, nonché le sue principali caratteristiche di sicurezza. Il SEAE coordina con lo Stato membro interessato la trasmissione dei facsimile del modulo e dell'adesivo uniformi ETD UE a tal fine.
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