Art. 71
Recepimento
In vigore dal 5 giu 2019
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 5, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, lettere j) e l), all', paragrafo 2, all', paragrafi da 2 a 12, agli articoli da 11 a 24, agli , agli articoli da 31 a 34, all', all', paragrafo 2, agli , all', paragrafo 2, lettera d), agli , agli articoli da 57 a 59 e da 61 a 63, all', punti da 1 a 3, all', punto 5, lettera b), e all', punto 6, e agli allegati I e II entro il 31 dicembre 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Tuttavia, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:
a)
all', punto 5, lettera a), entro il 31 dicembre 2019;
b)
all', punto 4, entro il 25 ottobre 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2019:944:oj#art-71