Art. 65 · Parità di condizioni

Art. 65

Parità di condizioni

In vigore dal 5 giu 2019
Parità di condizioni 1.   Le misure che gli Stati membri possono adottare, conformemente alla presente direttiva, per garantire parità di condizioni sono compatibili con il TFUE, in particolare l', e con il diritto dell'Unione. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Dette misure possono essere attuate solo previa notifica alla Commissione e previa approvazione da parte sua. 3.   La Commissione reagisce alla notifica di cui al paragrafo 2 entro due mesi dal ricevimento. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Nel caso in cui la Commissione non abbia reagito entro questo termine di due mesi, si ritiene che non abbia sollevato obiezioni nei confronti delle misure notificate.
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