Art. 62
Compiti e competenze delle autorità di regolazione relativamente ai centri di coordinamento regionali
In vigore dal 5 giu 2019
Compiti e competenze delle autorità di regolazione relativamente ai centri di coordinamento regionali
1. Le autorità regionali di regolazione della regione di gestione del sistema in cui è stabilito un centro di coordinamento regionale, in stretto coordinamento tra di loro:
a)
approvano la proposta di istituzione dei centri di coordinamento regionali in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943;
b)
approvano i costi connessi alle attività dei centri di coordinamento regionali che sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione e sono presi in considerazione nel calcolo delle tariffe, purché tali costi siano ragionevoli e appropriati;
c)
approvano il processo decisionale in cooperazione;
d)
assicurano che i centri di coordinamento regionali dispongano di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi derivanti dalla presente direttiva e per svolgere i loro compiti in modo indipendente e imparziale;
e)
propongono, insieme ad altre autorità di regolazione di una regione di gestione del sistema, eventuali compiti e poteri supplementari da attribuire ai centri di coordinamento regionali da parte degli Stati membri della regione di gestione del sistema;
f)
assicurano il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva e di altre normative pertinenti dell'Unione, in particolare in relazione alle questioni transfrontaliere e individuano congiuntamente l'inadempimento, da parte dei centri di coordinamento regionali, dei rispettivi obblighi; se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione è deferita all'ACER per una decisione, a norma dell', paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;
g)
controllano l'esecuzione del coordinamento del sistema e riferiscono annualmente all'ACER in proposito, conformemente all' del regolamento (UE) 2019/943.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui al paragrafo 1. A tal fine, alle autorità di regolazione sono conferiti almeno i poteri seguenti:
a)
chiedere informazioni ai centri di coordinamento regionali;
b)
effettuare ispezioni, anche senza preavviso, presso i locali dei centri di coordinamento regionali;
c)
emettere decisioni comuni vincolanti in merito ai centri di coordinamento regionali.
3. L'autorità di regolazione ubicata nello Stato membro in cui ha sede il centro di coordinamento regionale ha il potere di irrogare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive al centro di coordinamento regionale che non ottemperi agli obblighi ad esso imposti dalla presente direttiva, dal regolamento (UE) 2019/943 o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'autorità di regolazione o dell'ACER, o ha il potere di proporre a una giurisdizione competente di irrogare tali sanzioni.
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