Art. 55 · Diritto di accesso alla contabilità

Art. 55

Diritto di accesso alla contabilità

In vigore dal 5 giu 2019
Diritto di accesso alla contabilità 1.   Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, comprese le autorità di regolazione di cui all', hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese elettriche nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni come previsto dall'. 2.   Gli Stati membri e le autorità competenti da essi designate, comprese le autorità di regolazione, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora tale divugazione sia necessaria per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.
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