Art. 54
Proprietà degli impianti di stoccaggio dell'energia da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione
In vigore dal 5 giu 2019
Proprietà degli impianti di stoccaggio dell'energia da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione
1. I gestori dei sistemi di distribuzione non possono possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire ai gestori dei sistemi di trasmissione di possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia, se questi sono componenti di rete pienamente integrate e l'autorità di regolazione ha concesso la sua approvazione o se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
altre parti, a seguito di una procedura di appalto aperta, trasparente e non discriminatoria, soggetta a riesame e approvazione da parte dell'autorità di regolazione non hanno espresso interesse a possedere, sviluppare, gestire o esercire tali impianti o non si sono dimostrate in grado di fornire tali servizi a un costo ragionevole e in maniera tempestiva;
b)
tali impianti o servizi ausiliari non relativi alla frequenza servono al gestore del sistema di trasmissione per adempiere gli obblighi che gli incombono a norma della presente direttiva per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di trasmissione e non sono utilizzati per l'acquisto o la vendita dell'energia elettrica sui mercati dell'energia elettrica; e
c)
l'autorità di regolazione ha valutato la necessità di tale deroga, ha effettuato l'esame ex ante dell'applicabilità di una procedura di appalto, comprese le condizioni di tale procedura di appalto, e ha concesso la sua approvazione.
L'autorità di regolazione può elaborare orientamenti o clausole di appalto per aiutare i gestori dei sistemi di trasmissione a garantire una procedura di appalto equa.
3. La decisione di concedere la deroga è comunicata alla Commissione e all'ACER unitamente alle informazioni pertinenti in merito alla richiesta e ai motivi per la concessione della deroga.
4. Le autorità di regolazione effettuano una consultazione pubblica, a intervalli regolari o almeno ogni cinque anni, sugli impianti di stoccaggio dell'energia esistenti al fine di valutare la potenziale disponibilità e l'interesse potenziale di parti terze a investire in tali impianti. Se dalla consultazione pubblica, valutata dall'autorità di regolazione, emerge che parti terze sono in grado di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali impianti in modo efficiente sotto il profilo dei costi, l'autorità di regolazione provvede affinché le attività svolte in questi ambiti dai gestori dei sistemi di distribuzione siano progressivamente dismesse entro 18 mesi. Nell'ambito delle condizioni relative a tale procedura, le autorità di regolazione possono autorizzare i gestori dei sistemi di trasmissione a ricevere una compensazione ragionevole, in particolare volta a recuperare il valore residuo dell'investimento negli impianti di stoccaggio dell'energia.
5. Il paragrafo 4 non si applica alle componenti di rete pienamente integrate né per il normale periodo di ammortamento di nuovi impianti di stoccaggio in batterie la cui decisione definitiva di investimento è adottata fino al 2024, purché tali impianti di stoccaggio in batterie:
a)
siano connessi alla rete al più tardi due anni dopo;
b)
siano integrati nel sistema di trasmissione;
c)
siano utilizzati unicamente per il ripristino istantaneo reattivo della sicurezza delle reti in caso di imprevisti a livello delle reti, se tale misura di ripristino ha inizio immediatamente e ha termine quando il regolare ridispacciamento può risolvere il problema; e
d)
non siano utilizzati per l'acquisto o la vendita dell'energia elettrica sui mercati dell'energia elettrica, compresi quelli di bilanciamento.
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