Art. 49 · Organo di sorveglianza

Art. 49

Organo di sorveglianza

In vigore dal 5 giu 2019
Organo di sorveglianza 1.   Il gestore del sistema di trasmissione ha un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasmissione, in particolare le decisioni riguardanti l'approvazione dei piani finanziari annuali e a più lungo termine, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasmissione e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell'organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del gestore del sistema di trasmissione e alla gestione della rete, e alle attività necessarie all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell'. 2.   L'organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l'impresa verticalmente integrata, membri che rappresentano azionisti terzi e, se così dispone il pertinente diritto nazionale, membri che rappresentano altri soggetti interessati, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione. 3.   Ad almeno la metà meno uno dei membri dell'organo di sorveglianza si applica l', paragrafo 2, primo comma, e l', paragrafi da 3 a 7. A tutti i membri dell'organo di sorveglianza si applica l', paragrafo 2, secondo comma, lettera b).
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