Art. 41 · Obbligo di riservatezza e di trasparenza dei gestori e dei proprietari dei sistemi di trasmissione

Art. 41

Obbligo di riservatezza e di trasparenza dei gestori e dei proprietari dei sistemi di trasmissione

In vigore dal 5 giu 2019
Obbligo di riservatezza e di trasparenza dei gestori e dei proprietari dei sistemi di trasmissione 1.   Fatto salvo l' o un altro obbligo legale di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasmissione e ciascun proprietario di sistema di trasmissione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, esso non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell'impresa, a meno che tale divulgazione risulti necessaria per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, gli Stati membri assicurano che il proprietario del sistema di trasmissione e la restante parte dell'impresa non utilizzino servizi comuni, quali uffici legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici. 2.   Nell'ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasmissione di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema. 3.   Le informazioni necessarie per un'effettiva concorrenza e l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo lascia impregiudicato il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
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