Art. 4 · Libertà di scelta del fornitore

Art. 4

Libertà di scelta del fornitore

In vigore dal 5 giu 2019
Libertà di scelta del fornitore Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica dal produttore o fornitore di loro scelta e assicurano che tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo, purché siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti.
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