Art. 33 · Integrazione dell'elettromobilità nella rete elettrica

Art. 33

Integrazione dell'elettromobilità nella rete elettrica

In vigore dal 5 giu 2019
Integrazione dell'elettromobilità nella rete elettrica 1.   Fatta salva la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (25), gli Stati membri definiscono il quadro normativo necessario per agevolare la connessione dei punti di ricarica, sia pubblicamente accessibili sia privati, alle reti di distribuzione. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di distribuzione cooperino su base non discriminatoria con qualsiasi impresa che possiede, sviluppa, esercisce o gestisce i punti di ricarica per i veicoli elettrici, anche per quanto riguarda la connessione alla rete. 2.   I gestori dei sistemi di distribuzione non possono possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici, ad eccezione dei casi in cui i gestori dei sistemi di distribuzione possiedono punti di ricarica privati esclusivamente per uso proprio. 3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a possedere, sviluppare, esercire o gestire punti di ricarica per i veicoli elettrici soltanto ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) a seguito di una procedura di appalto aperta, trasparente e non discriminatoria, soggetta a revisione e approvazione da parte dell'autorità di regolazione, parti terze non hanno ottenuto il diritto di possedere, sviluppare, esercire o gestire punti di ricarica per i veicoli elettrici, o non si sono dimostrate in grado di fornire tali servizi a un costo ragionevole e in maniera tempestiva; b) l'autorità di regolazione ha effettuato un esame ex ante delle condizioni della procedura di appalto di cui alla lettera a) e ha concesso la sua approvazione; c) il gestore del sistema di distribuzione esercisce i punti di ricarica sulla base dell'accesso di terzi in conformità dell' e non pone in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate. L'autorità di regolazione può elaborare orientamenti o clausole di appalto per aiutare i gestori dei sistemi di distribuzione a garantire una procedura di appalto equa. 4.   Qualora gli Stati membri abbiano attuato le condizioni di cui al paragrafo 3, gli Stati membri o le loro autorità competenti designate effettuano, a intervalli regolari o almeno ogni cinque anni, una consultazione pubblica al fine di valutare nuovamente il potenziale interesse di altre parti a possedere, sviluppare, esercire o gestire punti di ricarica per i veicoli elettrici. Se dalla consultazione pubblica emerge che parti terze sono in grado di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali punti di ricarica, gli Stati membri provvedono affinché le attività svolte in questi ambiti dai gestori dei sistemi di distribuzione siano progressivamente dismesse fermo restando il completamento della procedura di appalto di cui al paragrafo 3, lettera a). Nell'ambito delle condizioni relative a tale procedura, le autorità di regolazione possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a recuperare il valore residuo dell'investimento realizzato nell'infrastruttura di ricarica.
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