Art. 32 · Incentivi per l'impiego della flessibilità nelle reti di distribuzione

Art. 32

Incentivi per l'impiego della flessibilità nelle reti di distribuzione

In vigore dal 5 giu 2019
Incentivi per l'impiego della flessibilità nelle reti di distribuzione 1.   Gli Stati membri definiscono il quadro normativo necessario per consentire ai gestori dei sistemi di distribuzione di acquisire servizi di flessibilità, compresa la gestione della congestione nelle loro aree, e incentivarli in tal senso, al fine di gestire e sviluppare in modo più efficiente il sistema di distribuzione. In particolare, il quadro normativo garantisce che i gestori dei sistemi di distribuzione siano in grado di procurarsi tali servizi da fornitori di generazione distribuita, gestione della domanda o stoccaggio di energia e promuovono l'adozione di misure di efficienza energetica quando tali servizi riducono in modo efficiente in termini di costi la necessità di incrementare o sostituire la capacità di energia elettrica e di favorire il funzionamento efficiente e sicuro del sistema di distribuzione. I gestori dei sistemi di distribuzione acquisiscono tali servizi secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, a meno che le autorità di regolazione abbiano stabilito che l'acquisizione di tali servizi non è economicamente efficiente o sarebbe fonte di distorsioni di mercato o di maggiore congestione. 2.   I gestori dei sistemi di distribuzione, previa approvazione da parte dell'autorità di regolazione, ovvero l'autorità di regolazione stessa stabiliscono, con una procedura trasparente e partecipativa che coinvolge tutti i pertinenti utenti del sistema e i gestori dei sistemi di trasmissione, le specifiche per i servizi di flessibilità acquisiti e, se del caso, i prodotti di mercato standardizzati per tali servizi almeno a livello nazionale. Le specifiche garantiscono la partecipazione effettiva e non discriminatoria di tutti i partecipanti al mercato, tra cui i partecipanti al mercato che offrono energia da fonti rinnovabili, i partecipanti al mercato attivi nella gestione della domanda, i gestori degli impianti di stoccaggio dell'energia e i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione. I gestori dei sistemi di distribuzione si scambiano tutte le informazioni necessarie e si coordinano con i gestori dei sistemi di trasmissione per assicurare l'uso ottimale delle risorse, garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema e facilitare lo sviluppo del mercato. I gestori dei sistemi di distribuzione sono adeguatamente remunerati per l'acquisizione di tali servizi al fine di consentir loro di recuperare almeno i costi ragionevoli corrispondenti, comprese le spese necessarie per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i costi per l'infrastruttura. 3.   Lo sviluppo di un sistema di distribuzione è basato su un piano trasparente di sviluppo della rete che l'operatore del sistema di distribuzione pubblica almeno ogni due anni e presenta all'autorità di regolazione. Il piano di sviluppo della rete fornisce trasparenza in merito ai servizi di flessibilità a medio e lungo termine necessari e specifica gli investimenti programmati per i successivi cinque-dieci anni, in particolare le principali infrastrutture di distribuzione necessarie per collegare nuova capacità di generazione e nuovi carichi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici. Il piano di sviluppo della rete riguarda inoltre l'impiego della gestione della domanda, l'efficienza energetica, gli impianti di stoccaggio dell'energia o le altre risorse cui il gestore del sistema di distribuzione ricorre in alternativa all'espansione del sistema. 4.   Il gestore del sistema di distribuzione consulta tutti gli utenti pertinenti del sistema e i gestori dei sistemi di trasmissione pertinenti in merito al piano di sviluppo della rete. Il gestore del sistema di distribuzione rende pubblici i risultati della procedura consultiva unitamente al piano di sviluppo della rete e presenta i risultati della consultazione e del piano di sviluppo della rete all'autorità di regolazione. L'autorità di regolazione può chiedere la modifica del piano. 5.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'obbligo di cui al paragrafo 3 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati.
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