Art. 31
Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione
In vigore dal 5 giu 2019
Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione
1. Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di energia elettrica, nonché di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di energia elettrica sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica.
2. In ogni caso il gestore del sistema di distribuzione non pone in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.
3. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, compreso l'utilizzo di quest'ultimo.
4. Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento, a norma dell' del regolamento (UE) 2019/943.
5. Ciascun gestore del sistema di distribuzione funge da facilitatore neutrale del mercato nell'acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolge tale funzione.
6. Qualora un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile dell'acquisizione di prodotti e servizi necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione, le norme adottate dal gestore del sistema di distribuzione a tal fine sono oggettive, trasparenti e non discriminatorie e sono sviluppate in coordinamento con i gestori dei sistemi di trasmissione e gli altri partecipanti al mercato interessati. Le condizioni, comprese le regole e le tariffe se del caso, di fornitura di tali prodotti e di prestazione di tali servizi ai gestori dei sistemi di distribuzione sono stabilite a norma dell', paragrafo 7, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.
7. Nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 6, il gestore del sistema di distribuzione acquisisce i servizi ancillari non relativi alla frequenza necessari per il suo sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, a meno che l'autorità di regolazione abbia valutato che la fornitura basata su criteri di mercato di servizi ancillari non relativi alla frequenza non è economicamente efficiente e abbia concesso una deroga. L'obbligo di acquisizione di servizi ancillari non relativi alla frequenza non si applica alle componenti relative alla rete pienamente integrate.
8. L'acquisizione dei prodotti e servizi di cui al paragrafo 6 garantisce la partecipazione effettiva di tutti i partecipanti al mercato qualificati, compresi i partecipanti che offrono energia da fonti energetiche rinnovabili, i partecipanti al mercato attivi nella gestione della domanda, i gestori di impianti di stoccaggio dell'energia e i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione, in particolare prevedendo che le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di distribuzione di stabiliscano, in stretta cooperazione con tutti i partecipanti al mercato, nonché i gestori dei sistemi di trasmissione, i requisiti tecnici di partecipazione a tali mercati sulla base delle caratteristiche tecniche di questi ultimi e della capacità di tutti i partecipanti al mercato.
9. I gestori dei sistemi di distribuzione cooperano con i gestori dei sistemi di trasmissione per la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla loro rete nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento. La fornitura di servizi di bilanciamento derivanti da risorse situate nel sistema di distribuzione è concordata con il pertinente gestore del sistema di trasmissione in conformità dell' del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 182 del regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione (24).
10. Gli Stati membri o le loro autorità competenti designate possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a svolgere attività diverse da quelle stabilite nella presente direttiva e nel regolamento (UE) 2019/943, ove tali attività siano necessarie per consentire ai gestori dei sistemi di distribuzione di adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva o dal regolamento (UE) 2019/943, purché l'autorità di regolazione abbia valutato la necessità di tale deroga. Il presente paragrafo non pregiudica il diritto dei gestori dei sistemi di distribuzione di possedere, sviluppare, esercire o gestire reti diverse da quelle elettriche, nel caso in cui lo Stato membro ovvero l'autorità competente designata abbia concesso tale diritto.
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