Art. 26 · Diritto alla risoluzione extragiudiziale delle controversie

Art. 26

Diritto alla risoluzione extragiudiziale delle controversie

In vigore dal 5 giu 2019
Diritto alla risoluzione extragiudiziale delle controversie 1.   Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali abbiano accesso a meccanismi semplici, equi, trasparenti, indipendenti, efficaci ed efficienti di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva attraverso un meccanismo indipendente quale un mediatore dell'energia o un organismo dei consumatori, o attraverso un'autorità di regolazione. Laddove il cliente finale sia un consumatore ai sensi della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) tali meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie alternativa sono conformi ai requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE e prevede, ove giustificato, sistemi di rimborso e indennizzo. 2.   Ove necessario, gli Stati membri garantiscono che gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie cooperino per garantire un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie semplice, equa, trasparente, indipendente, efficace ed efficiente per qualsiasi controversia derivante da prodotti o servizi legati o abbinati a qualsiasi prodotto o servizio che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva. 3.   La partecipazione delle imprese elettriche ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie per i clienti civili è obbligatoria, a meno che lo Stato membro non dimostri alla Commissione che altri meccanismi sono altrettanto efficaci.
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