Art. 25 · Sportelli unici

Art. 25

Sportelli unici

In vigore dal 5 giu 2019
Sportelli unici Gli Stati membri si accertano che vengano istituiti sportelli unici al fine di fornire ai clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, il diritto applicabile e i meccanismi di risoluzione delle controversie a loro disposizione in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori.
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