Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 5 giu 2019
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1)   «cliente»: il cliente grossista e finale di energia elettrica; 2)   «cliente grossista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita; 3)   «cliente finale»: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio; 4)   «cliente civile»: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali; 5)   «cliente non civile»: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori, i clienti industriali, le piccole e medie imprese, gli esercenti e i clienti grossisti; 6)   «microimpresa»: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR; 7)   «piccola impresa»: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR; 8)   «cliente attivo»: un cliente finale o un gruppo di clienti finali consorziati che consuma o conserva l'energia elettrica prodotta nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata o, se consentito da uno Stato membro, in altri locali, oppure vende l'energia elettrica autoprodotta o partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale; 9)   «mercati dell'energia elettrica»: i mercati dell'energia elettrica, compresi i mercati fuori borsa e le borse dell'energia elettrica, i mercati per lo scambio di energia, capacità, energia di bilanciamento e servizi ancillari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri e infragiornalieri; 10)   «partecipante al mercato»: partecipante al mercato quale definito all', punto 25), del regolamento (UE) 2019/943; 11)   «comunità energetica dei cittadini»: un soggetto giuridico che: a) è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese; b) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari; e c) può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci; 12)   «fornitura»: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti; 13)   «contratto di fornitura di energia elettrica»: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica; 14)   «strumenti derivati sull'energia elettrica»: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), collegato all'energia elettrica; 15)   «contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica»: un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia la variazione del prezzo sui mercati a pronti, inclusi i mercati del giorno prima e i mercati infragiornalieri, a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato; 16)   «oneri di risoluzione del contratto»: qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori o dai partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione per risolvere un contratto di fornitura di energia elettrica o di servizi attinenti; 17)   «oneri per cambio di fornitore»: qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione o dai gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione, compresi gli oneri di risoluzione del contratto; 18)   «aggregazione»: una funzione svolta da una persona fisica o giuridica che combina più carichi di clienti o l'energia elettrica generata, per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato dell'energia elettrica; 19)   «aggregatore indipendente»: un partecipante al mercato attivo nell'aggregazione non collegato al fornitore del cliente; 20)   «gestione della domanda»: la variazione del carico dell'energia elettrica per i clienti finali rispetto ai modelli di consumo normali o attuali in risposta a segnali del mercato, anche in risposta a prezzi dell'energia elettrica variabili nel tempo o incentivi finanziari, oppure in risposta all'accettazione dell'offerta del cliente finale, di vendere la riduzione o l'aumento della domanda a un determinato prezzo sui mercati organizzati quali definiti all', punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione (17), individualmente o per aggregazione; 21)   «informazioni di fatturazione»: le informazioni fornite nella fattura al cliente finale, esclusa la richiesta di pagamento; 22)   «contatore convenzionale»: un contatore analogico o elettronico sprovvisto della capacità di trasmettere e ricevere dati; 23)   «sistema di misurazione intelligente»: un sistema elettronico in grado di misurare l'energia elettrica immessa nella rete o l'energia elettrica consumata, mediante un sistema elettronico fornendo maggiori informazioni rispetto a un dispositivo convenzionale e in grado di trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica; 24)   «interoperabilità»: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, la capacità di due o più reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell'energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste; 25)   «periodo di regolazione degli sbilanciamenti»: il periodo di regolazione degli sbilanciamenti quale definito all', punto 15), del regolamento (UE) 2019/943; 26)   «tempo quasi reale»: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, un breve lasso di tempo, solitamente di pochi secondi o al massimo corrispondente al periodo di regolazione degli sbilanciamenti nel mercato nazionale; 27)   «migliori tecniche disponibili»: nel contesto della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione intelligente, le tecniche più efficaci, avanzate e idonee dal punto di vista pratico a fornire in via di principio le condizioni per il rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati e sulla sicurezza; 28)   «distribuzione»: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura; 29)   «gestore del sistema di distribuzione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica; 30)   «efficienza energetica»: il rapporto tra un risultato in termini di prestazioni, servizi, beni o energia e l'immissione di energia; 31)   «energia da fonti rinnovabili» o «energia rinnovabile»: l'energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (eliotermica e fotovoltaico) e geotermica, da calore ambientale, maremotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idroelettrica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas; 32)   «generazione distribuita»: impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione; 33)   «punto di ricarica»: un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico per volta o di sostituire la batteria di un veicolo elettrico per volta; 34)   «trasmissione»: il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura; 35)   «gestore del sistema di trasmissione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica; 36)   «utente del sistema»: la persona fisica o giuridica che rifornisce un sistema di trasmissione o un sistema di distribuzione o è da esso rifornita; 37)   «generazione»: la produzione di energia elettrica; 38)   «produttore»: la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica; 39)   «interconnettore»: apparecchiatura per collegare le reti elettriche; 40)   «sistema interconnesso»: un complesso di sistemi di trasmissione e di distribuzione collegati mediante uno o più interconnettori; 41)   «linea diretta»: linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato ovvero linea elettrica che collega un produttore e un'impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti; 42)   «piccolo sistema isolato»: ogni sistema che aveva un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove meno del 5 % del consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altri sistemi; 43)   «piccolo sistema connesso»: ogni sistema che aveva un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove più del 5 % del consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altri sistemi; 44)   «congestione»: la congestione quale definita all', punto 4), del regolamento (UE) 2019/943; 45)   «bilanciamento»: il bilanciamento quale definito all', punto 10), del regolamento (UE) 2019/943; 46)   «energia di bilanciamento»: l'energia di bilanciamento quale definita all', punto 11), regolamento (UE) 2019/943; 47)   «responsabile del bilanciamento»: quale definito all', punto 14), regolamento (UE) 2019/943; 48)   «servizio ancillare»: il servizio necessario per la gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione compresi il bilanciamento e i servizi ancillari non relativi alla frequenza, ma esclusa la gestione della congestione; 49)   «servizio ancillare non relativo alla frequenza»: un servizio utilizzato da un gestore del sistema di trasmissione o un gestore del sistema di distribuzione per la regolazione della tensione in regime stazionario, le immissioni rapide di corrente reattiva, l'inerzia per la stabilità della rete locale, la corrente di corto circuito, la capacità di black start e la capacità di funzionamento in isola; 50)   «centro di coordinamento regionale»: un centro di coordinamento regionale istituito a norma dell' del regolamento (UE) 2019/943; 51)   «componenti di rete pienamente integrate»: componenti di rete che sono integrate nel sistema di trasmissione o distribuzione, compresi gli impianti di stoccaggio, e utilizzate al solo scopo di assicurare un funzionamento sicuro e affidabile del sistema di trasmissione o distribuzione e non per il bilanciamento o la gestione della congestione; 52)   «impresa elettrica integrata»: un'impresa verticalmente integrata o un'impresa orizzontalmente integrata; 53)   «impresa verticalmente integrata»: un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura; 54)   «impresa orizzontalmente integrata»: un'impresa elettrica che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'energia elettrica; 55)   «impresa collegata»: un'impresa affiliata quale definita all', punto 12), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), e un'impresa appartenente agli stessi soci; 56)   «controllo»: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso: a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa; b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa; 57)   «impresa elettrica»: ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni; 58)   «sicurezza»: la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e la sicurezza tecnica; 59)   «stoccaggio di energia»: nel sistema elettrico, il differimento dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento successivo alla sua generazione, o la conversione di energia elettrica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la sua successiva riconversione in energia elettrica o l'uso sotto forma di un altro vettore energetico; 60)   «impianto di stoccaggio dell'energia»: nel contesto della rete elettrica, un impianto dove avviene lo stoccaggio di energia.
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