Art. 17
Gestione della domanda mediante aggregatori
In vigore dal 5 giu 2019
Gestione della domanda mediante aggregatori
1. Gli Stati membri consentono e promuovono la partecipazione della gestione della domanda mediante aggregatori. Gli Stati membri consentono ai clienti finali, compresi quelli che offrono la gestione della domanda mediante aggregatori, di partecipare insieme con i produttori, in modo non discriminatorio, a tutti i mercati dell'energia elettrica.
2. Gli Stati membri assicurano che i gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione, allorché acquistano servizi ancillari, trattino i partecipanti al mercato coinvolti nella gestione della domanda mediante aggregatori in modo non discriminatorio insieme con i produttori, sulla base delle loro capacità tecniche.
3. Gli Stati membri assicurano che il pertinente quadro normativo contenga almeno i seguenti elementi:
a)
il diritto di ogni partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione, compresi gli aggregatori indipendenti, di entrare nei mercati dell'energia elettrica senza il consenso di altri partecipanti al mercato;
b)
norme non discriminatorie e trasparenti che assegnino chiaramente ruoli e responsabilità a tutte le imprese del settore dell'energia elettrica e ai clienti;
c)
norme e procedure trasparenti e non discriminatorie per lo scambio di dati tra partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione e altre imprese elettriche, tali da assicurare un facile accesso ai dati su base paritaria e non discriminatoria, garantendo nel contempo la piena protezione delle informazioni commercialmente sensibili e dei dati personali dei clienti;
d)
un obbligo per i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione di essere finanziariamente responsabili degli sbilanciamenti che apportano alla rete elettrica; in tale nella misura sono responsabili del bilanciamento o delegano la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell' del regolamento (UE) 2019/943;
e)
una disposizione in base a cui i clienti finali che hanno sottoscritto un contratto con aggregatori indipendenti non incorrono in penali e pagamenti indebiti, o in altre indebite restrizioni contrattuali da parte dei fornitori;
f)
un meccanismo per la risoluzione delle controversie tra i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione e gli altri partecipanti al mercato, compresa la responsabilità per gli sbilanciamenti.
4. Gli Stati membri possono esigere che le imprese elettriche o i clienti finali partecipanti indennizzino finanziariamente gli altri partecipanti al mercato o i responsabili del bilanciamento dei partecipanti al mercato se tali partecipanti al mercato o soggetti responsabili del bilanciamento sono direttamente interessati dall'attivazione della gestione della domanda. La la compensazione finanziaria non deve creare barriere per l'ingresso nel mercato dei partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione o per la flessibilità. In tali casi, liLa compensazione finanziaria è limitata a quanto strettamente necessario per coprire i costi risultanti sostenuti dai fornitori dei clienti partecipanti o dai soggetti responsabili del bilanciamento del fornitore in conseguenza durante l'attivazione della gestione della domanda. Il metodo di calcolo di tale compensazione può tenere conto dei benefici prodotti dagli aggregatori indipendenti nei confronti di altri partecipanti al mercato e, ove ciò avvenga, si può richiedere agli aggregatori o ai consumatori partecipanti di contribuire a tale compensazione, ma solo se e nella misura in cui i benefici per tutti i fornitori, i clienti e i loro responsabili del bilanciamento non superano i costi diretti sostenuti. Il metodo di calcolo è soggetto all'approvazione dell'autorità di regolazione o di un'altra autorità nazionale competente.
5. Gli Stati membri assicurano che le autorità di regolazione o, se così richiesto dall'ordinamento nazionale, i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione, in stretta collaborazione con i partecipanti al mercato e con i clienti finali, stabiliscano i requisiti tecnici per la partecipazione della gestione della domanda a tutti i mercati dell'energia elettrica sulla base delle caratteristiche tecniche di detti mercati e delle capacità di gestione della domanda. Tali requisiti includono la partecipazione dei carichi aggregati.
Storico versioni
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