Art. 12 · Diritto di cambiare e norme sui relativi oneri

Art. 12

Diritto di cambiare e norme sui relativi oneri

In vigore dal 5 giu 2019
Diritto di cambiare e norme sui relativi oneri 1.   Il cambio di fornitore o partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione è effettuato nel più breve tempo possibile. Gli Stati membri assicurano che i clienti che desiderano cambiare il fornitore o i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione, nel rispetto delle condizioni contrattuali, abbiano diritto a tale cambio al massimo entro tre settimane dalla data della richiesta. Non oltre il 1o gennaio 2026 il processo tecnico del passaggio da un fornitore all'altro non deve richiedere più di 24 ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo. 2.   Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili e le piccole imprese non debbano pagare alcun onere per il cambio di fornitore. 3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire ai fornitori o ai partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione di imporre oneri di risoluzione del contratto ai clienti che risolvano volontariamente un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso prima della scadenza, purché tali oneri rientrino in un contratto che il cliente ha sottoscritto volontariamente e siano comunicati in modo chiaro al cliente prima della sottoscrizione del contratto. Detti oneri devono essere proporzionati e non eccedere la perdita economica diretta incorsa dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione risultante dalla risoluzione del contratto da parte del cliente, compresi i costi di eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al consumatore nell'ambito del contratto. L'onere della prova della perdita economica diretta è a carico del fornitore o del partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione e la legittimità degli oneri di risoluzione del contratto è soggetta al controllo dell'autorità di regolazione o di un'altra autorità nazionale competente. 4.   Gli Stati membri provvedono a che il diritto di cambiare fornitore o partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione sia riconosciuto ai clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri e i tempi. 5.   I clienti civili hanno il diritto di partecipare a programmi collettivi di cambio di fornitore. Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli normativi o amministrativi per il cambio collettivo di fornitore, predisponendo nel contempo un quadro che garantisca la massima protezione dei consumatori per evitare eventuali pratiche abusive.
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