Art. 11
Diritto a un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica
In vigore dal 5 giu 2019
Diritto a un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica
1. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro normativo nazionale consenta ai fornitori di offrire contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali dotati di un contatore intelligente possano concludere, su richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica con almeno un fornitore e con ogni fornitore che abbia più di 200 000 clienti finali.
2. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali siano pienamente informati dai fornitori circa le opportunità, i costi e i rischi derivanti da tali contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica e assicurano che i fornitori siano tenuti a fornire di conseguenza informazioni ai clienti finali, anche con riferimento alla necessità di far installare un contatore di energia elettrica adeguato. Le autorità di regolazione monitorano gli sviluppi del mercato, valutano i rischi che i nuovi prodotti e servizi possono comportare e si occupano delle pratiche abusive.
3. I fornitori devono ottenere il consenso di ogni cliente finale prima che tale cliente passi a un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica.
4. Per almeno dieci anni dopo l'introduzione dei contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica, gli Stati membri o le loro autorità di regolazione effettuano un monitoraggio e pubblicano una relazione annuale sui principali sviluppi relativi a tali contratti, prendendo in considerazione, fra l'altro, le offerte di mercato e l'impatto sulle bollette dei consumatori, con particolare riguardo al livello di volatilità dei prezzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2019:944:oj#art-11