Art. 8
Responsabilità estesa del produttore
In vigore dal 5 giu 2019
Responsabilità estesa del produttore
1. Conformemente agli della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell’allegato immessi sul mercato degli Stati membri.
2. Gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell’allegato della presente direttiva coprano i costi conformemente alle disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2008/98/CE e 94/62/CE e, nella misura in cui non sia già contemplato, coprano i seguenti costi:
a)
i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’ della presente direttiva relativamente ai suddetti prodotti;
b)
i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l’infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e
c)
i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.
3. Gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezioni II e III, dell’allegato coprano almeno i seguenti costi:
a)
i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’relativamente ai suddetti prodotti;
b)
i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e
c)
i costi della raccolta e della comunicazione dei dati ai sensi dell’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2008/98/CE.
Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’allegato della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che i produttori coprano inoltre i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l’infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di detti rifiuti. Tali costi possono includere la creazione di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti per tali prodotti, per esempio appositi recipienti nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati.
4. I costi da coprire di cui ai paragrafi 2 e 3 non superano quelli necessari per fornire i servizi ivi menzionati in modo economicamente efficiente e sono fissati in maniera trasparente tra gli attori interessati. I costi di rimozione dei rifiuti sono limitati alle attività intraprese dalle autorità pubbliche o per loro conto. La metodologia di calcolo è elaborata in maniera che consenta di fissare i costi della rimozione dei rifiuti in modo proporzionato. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, gli Stati membri possono determinare contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti stabilendo importi fissi adeguati su base pluriennale.
La Commissione pubblica orientamenti che specificano i criteri, in consultazione con gli Stati membri, sul costo di rimozione dei rifiuti di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. Gli Stati membri definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti soggetti coinvolti.
Riguardo all’imballaggio, detti ruoli e responsabilità sono definiti in linea con la direttiva 94/62/CE.
6. Ogni Stato membro consente ai produttori stabiliti in un altro Stato membro e che immettono prodotti sul suo mercato di designare una persona giuridica o fisica, stabilita nel proprio territorio, quale rappresentante autorizzato per l’adempimento degli obblighi del produttore connessi ai regimi di responsabilità estesa del produttore sul proprio territorio.
7. Ogni Stato membro provvede a che un produttore stabilito sul suo territorio, che vende prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell’allegato e attrezzi da pesca contenenti plastica in un altro Stato membro in cui non è stabilito, designi un rappresentante autorizzato in tale altro Stato membro. Il rappresentante autorizzato è la persona responsabile per l’adempimento degli obblighi del produttore, a norma della presente direttiva, nel territorio di detto altro Stato membro.
8. Conformemente agli della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul loro mercato.
Gli Stati membri che hanno acque marine quali definite all’, punto 1), della direttiva 2008/56/CE, fissano un tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio.
Gli Stati membri monitorano gli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul loro mercato nonché gli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica raccolti e lo comunicano alla Commissione, conformemente all’, paragrafo 1, della presente direttiva, in vista di definire obiettivi quantitativi di raccolta vincolanti a livello dell’Unione.
9. Per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi della raccolta differenziata dei rifiuti dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti a impianti portuali di raccolta adeguati in conformità della direttiva (UE) 2019/883 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, nonché i costi del successivo trasporto e trattamento. I produttori coprono altresì i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’ relativamente agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
I requisiti di cui al presente paragrafo integrano i requisiti applicabili ai rifiuti delle navi da pesca nel diritto dell’Unione in materia di impianti portuali di raccolta.
Fatte salve le misure tecniche di cui al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (24), la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate relative alla progettazione circolare degli attrezzi da pesca per incoraggiare la preparazione al riutilizzo e agevolare la riciclabilità al termine del ciclo di vita.
Storico versioni
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