Art. 7 · Requisiti di marcatura

Art. 7

Requisiti di marcatura

In vigore dal 5 giu 2019
Requisiti di marcatura 1.   Gli Stati membri provvedono a che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’allegato e immesso sul mercato rechi sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori le informazioni seguenti: a) le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, in linea con la gerarchia dei rifiuti; e b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto. Le specifiche armonizzate per la marcatura sono stabilite dalla Commissione conformemente al paragrafo 2. 2.   Entro il 3 luglio 2020 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche armonizzate per la marcatura di cui al paragrafo 1 che: a) dispone che la marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D, punti 1), 2) e 3), dell’allegato sia apposta sull’imballaggio per la vendita e sull’imballaggio multiplo di tali prodotti. Qualora le unità di vendita multiple siano raggruppate presso il punto di vendita, ciascuna unità è corredata della marcatura sull’imballaggio. Non si deve richiedere marcatura per gli imballaggi di superficie inferiore a 10 cm2; b) dispone che la marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D, punto 4), dell’allegato sia apposta sul prodotto stesso; e c) tiene conto degli accordi settoriali volontari esistenti e presta particolare attenzione alla necessità di evitare informazioni che inducano in errore i consumatori. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 3.   Le disposizioni del presente articolo concernenti i prodotti del tabacco si aggiungono a quelle stabilite nella direttiva 2014/40/UE.
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