Art. 15
Valutazione e riesame
In vigore dal 5 giu 2019
Valutazione e riesame
1. La Commissione procede a una valutazione della presente direttiva entro il 3 luglio 2027. La valutazione si basa sulle informazioni disponibili conformemente all’. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari necessarie ai fini della valutazione e della preparazione della relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sui principali risultati della valutazione di cui al paragrafo 1. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa, la quale fissa, ove necessario, obiettivi quantitativi vincolanti di riduzione del consumo e fissa tassi di raccolta vincolanti per gli attrezzi da pesca dismessi.
3. La relazione include:
a)
una valutazione della necessità di rivedere l’elenco dei prodotti di plastica monouso figurante nell’allegato, compresi i tappi e i coperchi di plastica utilizzati per contenitori in vetro e metallo per bevande;
b)
uno studio sulla fattibilità di fissare tassi di raccolta vincolanti per gli attrezzi da pesca dismessi e obiettivi quantitativi vincolanti a livello dell’Unione per ridurre il consumo in particolare dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato, tenendo conto dei livelli di consumo e delle riduzioni già realizzate negli Stati membri;
c)
una valutazione della variazione dei materiali utilizzati nei prodotti di plastica monouso che rientrano nella presente direttiva come pure dei nuovi modelli di consumo e imprenditoriali che si basano su alternative riutilizzabili; laddove possibile, tale valutazione include un’analisi complessiva del ciclo di vita per valutare l’impatto ambientale di tali prodotti e delle loro alternative; e
d)
una valutazione dei progressi scientifici e tecnici in relazione a criteri o a una norma di biodegradabilità in ambiente marino applicabili ai prodotti di plastica monouso nell’ambito di applicazione della presente direttiva e relativi sostituti monouso, che garantiscano la completa decomposizione in anidride carbonica (CO2), biomassa e acqua entro un lasso di tempo sufficientemente breve tale che la plastica non danneggi la vita marina e non si accumuli nell’ambiente.
4. Nell’ambito della valutazione effettuata a norma del paragrafo 1, la Commissione esamina le misure adottate a norma della presente direttiva in materia di prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell’allegato e presenta una relazione sui principali risultati. La relazione vaglia inoltre le opzioni connesse all’introduzione di misure vincolanti per la riduzione dei rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell’allegato, tra cui la possibilità di fissare tassi di raccolta vincolanti per tali rifiuti post-consumo. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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