Art. 24 · Recepimento

Art. 24

Recepimento

In vigore dal 20 mag 2019
Recepimento 1.   Entro il 1o luglio 2021, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2022. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. 2.   Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai contratti conclusi prima del 1o gennaio 2022.
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