Art. 21 · Imperatività delle norme

Art. 21

Imperatività delle norme

In vigore dal 20 mag 2019
Imperatività delle norme 1.   Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, qualsiasi accordo contrattuale che, a danno del consumatore, escluda l’applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, oppure vi deroghi, o ne modifichi gli effetti prima che il difetto di conformità del bene sia portato all’attenzione del venditore da parte del consumatore, non vincola il consumatore. 2.   La presente direttiva non impedisce ai venditori di offrire ai consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre la tutela prevista dalla presente direttiva.
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