Art. 14 · Riparazione o sostituzione del bene

Art. 14

Riparazione o sostituzione del bene

In vigore dal 20 mag 2019
Riparazione o sostituzione del bene 1.   La riparazione o la sostituzione sono effettuate: a) senza spese; b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; e c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene. 2.   Qualora si debba rimediare al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione dei beni, il consumatore deve metterli a disposizione del venditore. Il venditore riprende i beni sostituiti a spese del venditore stesso. 3.   Qualora la riparazione richieda la rimozione del bene che è stato installato in modo conforme alla natura e allo scopo dello stesso prima che si manifesti il difetto di conformità, o qualora si riveli necessario sostituire il bene, l’obbligo di riparare o sostituire il bene comprende la rimozione del bene non conforme, e l’installazione del bene sostitutivo o riparato, oppure l’accollo delle relative spese di tale rimozione o installazione. 4.   Il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.
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