Art. 20
Diritto di regresso
In vigore dal 20 mag 2019
Diritto di regresso
Quando è determinata la responsabilità dell’operatore economico nei confronti del consumatore a seguito della mancata fornitura di contenuto digitale o servizio digitale o in ragione di un difetto di conformità risultante da un atto o da un’omissione di una persona nell’ambito di passaggi precedenti della catena di operazioni commerciali, l’operatore economico ha il diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di operazioni commerciali. La persona nei cui confronti l’operatore economico può agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio, sono determinati dal diritto nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2019:770:oj#art-20