Art. 9 · Esenzioni

Art. 9

Esenzioni

In vigore dal 17 apr 2019
Esenzioni 1.   Gli Stati membri possono esentare una nave che fa scalo nei loro porti dagli obblighi di cui all’, all’, paragrafo 1, e all’ («esenzione»), qualora vi siano prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni: a) la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e regolari; b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave che: i) è comprovato da un contratto firmato con un porto o con un’impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento dei rifiuti; ii) è stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave; e iii) è stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento, che può essere un porto dell’Unione o un altro porto, nel quale, come stabilito sulla base delle informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’ e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati; c) l’esenzione non incide negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull’ambiente marino. 2.   Qualora sia concessa l’esenzione, lo Stato membro in cui è situato il porto rilascia un certificato di esenzione, in base al formato di cui all’allegato 5, che conferma che la nave rispetta le condizioni e gli obblighi necessari all’applicazione dell’esenzione stessa e ne attesta la durata. 3.   Le informazioni di cui al certificato di esenzione sono riportate per via elettronica dagli Stati membri nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’. 4.   Gli Stati membri provvedono al monitoraggio e alla corretta applicazione degli accordi in essere relativi alle navi soggette a esenzioni che fanno scalo nei loro porti per il conferimento e il pagamento. 5.   Fatta salva l’esenzione concessa, una nave non procede verso il successivo porto di scalo se è presente un’insufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo.
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