Art. 6
Notifica anticipata dei rifiuti
In vigore dal 17 apr 2019
Notifica anticipata dei rifiuti
1. L’operatore, l’agente o il comandante di una nave che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE, diretto verso un porto dell’Unione, compila in modo autentico e accurato il modulo di cui all’allegato 2 della presente direttiva («notifica anticipata dei rifiuti») e trasmette tutte le informazioni in esso contenute all’autorità o all’organismo designato a tale scopo dallo Stato membro in cui è situato il porto:
a)
con almeno 24 ore di anticipo rispetto all’arrivo se il porto di scalo è noto;
b)
non appena è noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall’arrivo; o
c)
al più tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.
2. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono riportate per via elettronica nel sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’ della presente direttiva, in conformità delle direttive 2002/59/CE e 2010/65/UE.
3. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono disponibili a bordo, preferibilmente in formato elettronico, almeno fino al successivo porto di scalo e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri.
4. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni notificate a norma del presente articolo siano esaminate e condivise con le competenti autorità preposte all’applicazione senza incorrere in ritardi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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