Art. 3 · Ambito di applicazione

Art. 3

Ambito di applicazione

In vigore dal 17 apr 2019
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica a: a) tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto di uno Stato membro, a esclusione delle navi adibite a servizi portuali ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352, e con l’eccezione delle navi militari da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali; b) tutti i porti degli Stati membri ove fanno abitualmente scalo le navi cui si applica la lettera a). Ai fini della presente direttiva, e per evitare ingiustificati ritardi per le navi, gli Stati membri possono decidere di escludere dai loro porti la zona di ancoraggio ai fini dell’applicazione degli . 2.   Gli Stati membri adottano misure per garantire che, ove ragionevolmente possibile, le navi escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva conferiscano i loro rifiuti in accordo con la presente direttiva. 3.   Gli Stati membri privi di porti o di navi battenti bandiera che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, con l’eccezione degli obblighi di cui al terzo comma del presente paragrafo, possono derogare alle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri privi di porti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva possono derogare alle disposizioni della presente direttiva che riguardano soltanto i porti. Gli Stati membri che intendono avvalersi delle deroghe di cui al presente paragrafo comunicano alla Commissione, entro il 28 giugno 2021, se le pertinenti condizioni sono state soddisfatte e, successivamente, informano la Commissione con cadenza annuale di ogni eventuale modifica ulteriore. Fino a quando gli Stati membri in questione non avranno recepito e attuato la presente direttiva, essi non possono avere porti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva e non possono autorizzare navi, comprese le imbarcazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva a battere la loro bandiera.
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