Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 apr 2019
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1)
«nave»: un’imbarcazione di qualsiasi tipo che opera nell’ambiente marino, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d’aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;
2)
«convenzione MARPOL»: la convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, nella versione aggiornata;
3)
«rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, prodotti durante le operazioni di servizio di una nave o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell’ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL, nonché i rifiuti accidentalmente pescati;
4)
«rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;
5)
«residui del carico»: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo, che rimangono sul ponte, nella stiva o nelle cisterne dopo le operazioni di carico e scarico, comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, a eccezione delle polveri del carico che rimangono sul ponte dopo che questo è stato spazzato o della polvere sulle superfici esterne della nave;
6)
«impianto portuale di raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;
7)
«peschereccio»: qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura di pesce o di altre risorse marine viventi;
8)
«imbarcazione da diporto»: una nave di qualsiasi tipo, con scafo di lunghezza pari o superiore a 2,5 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione, destinata all’utilizzo per finalità sportive o ricreative e non impegnata in attività commerciali;
9)
«porto»: un luogo o un’area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l’attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all’interno della giurisdizione del porto;
10)
«sufficiente capacità di stoccaggio»: lo spazio necessario a stoccare i rifiuti a bordo dal momento della partenza fino al successivo porto di scalo, compresi i rifiuti che saranno presumibilmente prodotti nel corso del viaggio;
11)
«traffico di linea»: traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto;
12)
«scali regolari»: viaggi ripetuti dalla stessa nave secondo uno schema costante tra porti individuati o una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi;
13)
«scali frequenti»: scali effettuati da una nave nello stesso porto, che si verificano almeno una volta ogni due settimane;
14)
«GISIS»: sistema globale integrato di informazione sul traffico marittimo istituito dall’IMO;
15)
«trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
16)
«tariffa indiretta»: una tariffa pagata per i servizi svolti dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall’effettivo conferimento dei rifiuti da parte delle navi.
I «rifiuti delle navi» di cui al punto 3), sono considerati rifiuti ai sensi dell’, punto 1), della direttiva 2008/98/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2019:883:oj#art-2