Art. 18 · Procedura di modifica

Art. 18

Procedura di modifica

In vigore dal 17 apr 2019
Procedura di modifica 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’ al fine di modificare gli allegati della presente direttiva e i riferimenti agli strumenti dell’IMO nella presente direttiva nella misura necessaria a renderli conformi al diritto dell’Unione o per tenere conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare a livello dell’IMO. 2.   Alla Commissione è conferito inoltre il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare gli allegati qualora ciò si renda necessario per migliorarne i meccanismi stabiliti di attuazione e monitoraggio, in particolare, quelli di cui agli , al fine di provvedere alla notifica e al conferimento dei rifiuti efficaci e alla corretta applicazione delle esenzioni. 3.   In casi eccezionali, ove debitamente giustificato da un’adeguata analisi da parte della Commissione e allo scopo di evitare una minaccia grave e inaccettabile all’ambiente marino, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare la presente direttiva, nella misura necessaria a evitare tale minaccia, allo scopo di non applicare una modifica della convenzione MARPOL ai fini della presente direttiva. 4.   Gli atti delegati di cui al presente articolo sono adottati almeno tre mesi prima della scadenza del periodo fissato a livello internazionale per la tacita accettazione della modifica della convenzione MARPOL o della data prevista per l’entrata in vigore di detta modifica. Nel periodo che precede l’entrata in vigore di detti atti delegati gli Stati membri si astengono da qualsiasi iniziativa volta a integrare la modifica nel diritto nazionale o ad applicare la modifica allo strumento internazionale in questione.
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