Art. 14
Registrazione delle ispezioni
In vigore dal 17 apr 2019
Registrazione delle ispezioni
1. La Commissione elabora, mantiene e aggiorna una banca dati sulle ispezioni a cui sono collegati tutti gli Stati membri e che contiene tutte le informazioni necessarie per attuare il sistema di ispezioni istituito dalla presente direttiva («banca dati sulle ispezioni»). La banca dati sulle ispezioni è basata su quella di cui all’ della direttiva 2009/16/CE e ha funzionalità simili.
2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni relative alle ispezioni a norma della presente direttiva, comprese le informazioni relative ai casi di non conformità e ai provvedimenti di fermo emessi, siano trasferite senza ritardi alla banca dati sulle ispezioni, non appena:
a)
sia stato completato il rapporto di ispezione;
b)
sia stato revocato il provvedimento di fermo; o
c)
sia stata concessa un’esenzione.
3. La Commissione assicura che la banca dati sulle ispezioni sia completa di qualsiasi dato pertinente comunicato dagli Stati membri ai fini del monitoraggio dell’attuazione della presente direttiva.
La Commissione assicura che la banca dati sulle ispezioni contiene informazioni per il meccanismo unionale basato sul rischio di cui all’, paragrafo 2.
La Commissione riesamina periodicamente la banca dati sulle ispezioni per monitorare l’attuazione della presente direttiva e richiamare l’attenzione su eventuali dubbi in merito all’attuazione globale al fine di incentivare un’azione correttiva.
4. Gli Stati membri hanno accesso in qualsiasi momento alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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