Art. 9 · Obblighi degli importatori

Art. 9

Obblighi degli importatori

In vigore dal 17 apr 2019
Obblighi degli importatori 1.   Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti conformi. 2.   Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità stabilita all’allegato IV. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta dall’allegato II, che il prodotto rechi il marchio CE e sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all’, paragrafi 5 e 6. 3.   L’importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili della presente direttiva, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un prodotto non è conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. 4.   Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio d’impresa e l’indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato. 5.   Gli importatori garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. 6.   Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili 7.   Gli importatori tengono una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di cinque anni e provvedono affinché, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità. 8.   Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. Inoltre, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e ad eventuali misure correttive adottate. In tali casi, gli importatori tengono un registro dei prodotti che non sono conformi ai requisiti di accessibilità applicabili e dei relativi reclami. 9.   Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione adottata per eliminare la non conformità ai requisiti di accessibilità applicabili dei prodotti che hanno immesso sul mercato.
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