Art. 6 · Libera circolazione

Art. 6

Libera circolazione

In vigore dal 17 apr 2019
Libera circolazione Gli Stati membri non ostacolano, per motivi relativi ai requisiti di accessibilità, la messa a disposizione sul mercato nel loro territorio di prodotti o la fornitura nel loro territorio di servizi conformi alla presente direttiva.
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