Art. 28 · Gruppo di lavoro

Art. 28

Gruppo di lavoro

In vigore dal 17 apr 2019
Gruppo di lavoro La Commissione istituisce un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità responsabili della conformità dei servizi e delle parti interessate, compresi rappresentanti delle organizzazioni delle persone con disabilità. Il gruppo di lavoro: a) agevola lo scambio di informazioni e migliori pratiche tra le autorità e le parti interessate; b) promuove la cooperazione tra le autorità e le parti interessate su questioni relative all’attuazione della presente direttiva al fine di migliorare la coerenza nell’applicazione dei requisiti di accessibilità della presente direttiva e di monitorare con attenzione l’attuazione dell’; e c) fornisce consulenza, in particolare alla Commissione, segnatamente in merito all’attuazione degli .
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