Art. 23
Conformità dei servizi
In vigore dal 17 apr 2019
Conformità dei servizi
1. Gli Stati membri istituiscono, attuano e periodicamente aggiornano procedure adeguate al fine di:
a)
verificare la conformità dei servizi ai requisiti della presente direttiva, compresa la valutazione di cui all’ alla quale si applica mutatis mutandis l’, paragrafo 2;
b)
dare seguito ai reclami o alle relazioni riguardanti problemi di non conformità ai requisiti di accessibilità della presente direttiva;
c)
verificare che l’operatore economico abbia adottato le necessarie misure correttive.
2. Gli Stati membri designano le autorità responsabili che sono competenti per l’attuazione delle procedure di cui al paragrafo 1 riguardo alla conformità dei servizi.
Gli Stati membri garantiscono che il pubblico sia informato dell’esistenza, dell’ambito di competenza, dell’identità, del lavoro e delle decisioni delle autorità di cui al primo comma. Su richiesta, tali autorità mettono a disposizione tali informazioni in formati accessibili.
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