Art. 20
Procedura a livello nazionale per i prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità applicabili
In vigore dal 17 apr 2019
Procedura a livello nazionale per i prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità applicabili
1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto contemplato dalla presente direttiva non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, esse effettuano una valutazione del prodotto interessato rispetto a tutti i requisiti di cui alla presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente a tal fine con le autorità di vigilanza del mercato.
Se, attraverso la valutazione di cui al primo comma, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta i requisiti di cui alla presente direttiva, esse chiedono senza ritardo all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità, da esse stabilito.
Le autorità di vigilanza del mercato chiedono all’operatore economico interessato di ritirare il prodotto dal mercato entro un termine supplementare ragionevole solo qualora l’operatore economico interessato non abbia adottato misure correttive adeguate entro il termine di cui al secondo comma del presente paragrafo.
L’ del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo e al terzo comma del presente paragrafo.
2. Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto all’operatore economico di adottare.
3. L’operatore economico garantisce che siano adottate tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione.
4. Qualora l’operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, terzo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale o per ritirarlo da tale mercato.
Esse informano senza ritardo la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
5. Le informazioni di cui al secondo comma paragrafo 4 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e i requisiti di accessibilità ai quali il prodotto non è conforme, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall’operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:
a)
alla mancata rispondenza del prodotto ai requisiti di accessibilità applicabili; o
b)
alle carenze nelle norme armonizzate o nelle specifiche tecniche di cui all’ che conferiscono la presunzione di conformità.
6. Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura di cui al presente articolo comunicano senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le loro obiezioni.
7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al secondo comma del paragrafo 4, né uno Stato membro né la Commissione sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.
8. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate senza ritardo le opportune misure restrittive, quali il ritiro del prodotto dal loro mercato, in relazione al prodotto in questione.
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