Art. 19
Vigilanza del mercato dei prodotti
In vigore dal 17 apr 2019
Vigilanza del mercato dei prodotti
1. Ai prodotti si applicano l’, paragrafo 3, gli articoli da 16 a 19, l’, gli articoli da 23 a 28 e l’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Nell’effettuare la sorveglianza del mercato dei prodotti, le autorità di vigilanza del mercato competenti, qualora l’operatore economico abbia invocato l’ della presente direttiva:
a)
verificano se la valutazione di cui all’ sia stata effettuata dall’operatore economico;
b)
riesaminano tale valutazione e i relativi risultati, compreso l’uso corretto dei criteri di cui all’allegato VI; e
c)
controllano la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni detenute dalle autorità di vigilanza del mercato in merito alla conformità degli operatori economici ai requisiti di accessibilità applicabili della presente direttiva e in merito alla valutazione di cui all’ siano messe a disposizione dei consumatori su loro richiesta e in un formato accessibile, salvo nel caso in cui tali informazioni non possano essere fornite per i motivi di riservatezza previsti all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008.
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