Art. 6 · Conservazione del patrimonio culturale

Art. 6

Conservazione del patrimonio culturale

In vigore dal 17 apr 2019
Conservazione del patrimonio culturale Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all', lettera a), e all', paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all' della direttiva 2001/29/CE, all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all', paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini di conservazione di detta opera o altri materiali e nella misura necessaria a tale conservazione.
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