Art. 5 · Utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere

Art. 5

Utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere

In vigore dal 17 apr 2019
Utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere 1.   Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all', lettere a), b), d) ed e), e all', paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, agli della direttiva 2001/29/CE, all', paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all', paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché tale utilizzo: a) avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto; e b) sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile. 2.   Fatto salvo l', paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione o limitazione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi o non si applichi per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali, ove siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione. Gli Stati membri che decidono di avvalersi del primo comma del presente paragrafo adottano le misure necessarie a garantire che le licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano adeguatamente disponibili e visibili per gli istituti di istruzione. 3.   L'utilizzo di opere e altri materiali per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite ambienti elettronici sicuri effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale, adottate a norma del presente articolo, è considerato avente luogo esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione. 4.   Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per i titolari dei diritti per l'utilizzo delle loro opere o altri materiali a norma del paragrafo 1.
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