Art. 18 · Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata

Art. 18

Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata

In vigore dal 17 apr 2019
Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata 1.   Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata. 2.   Nel recepire il principio stabilito al paragrafo 1 nel diritto interno, gli Stati membri sono liberi di utilizzare meccanismi di vario tipo e tengono conto del principio della libertà contrattuale e di un giusto equilibrio tra diritti e interessi.
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