Art. 3
Applicazione del principio del «paese d'origine» ai servizi online accessori
In vigore dal 17 apr 2019
Applicazione del principio del «paese d'origine» ai servizi online accessori
1. Le azioni di comunicazione al pubblico di opere o ad altri materiali protetti, su filo o senza filo e di messa a disposizione del pubblico di opere o ad altri materiali protetti, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa accedere ad esse dal luogo e nel momento da esso scelti, che hanno luogo quando vengono forniti al pubblico:
a)
programmi radiofonici, e
b)
programmi televisivi che sono:
i)
programmi d'informazione e di attualità, oppure
ii)
programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva,
nell'ambito di un servizio online accessorio che è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché gli atti di riproduzione di opere o ad altri materiali protetti necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo di tale servizio online per gli stessi programmi sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.
La lettera b) del primo comma non si applica alle trasmissioni di eventi sportivi e alle opere e altro materiale protetto in esse inclusi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, inclusa la durata della disponibilità online dei programmi forniti nell'ambito di tale servizio, il pubblico e le versioni linguistiche fornite.
Il primo comma non impedisce di calcolare l'importo del pagamento da effettuare sulla base dei ricavi dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.
3. Il principio del paese d'origine di cui al paragrafo 1 fa salva la libertà contrattuale dei titolari del diritto e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di concordare, in conformità del diritto dell'Unione, di limitare lo sfruttamento di tali diritti, compresi quelli previsti dalla direttiva 2001/29/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2019:789:oj#art-3