Art. 2 · Recepimento

Art. 2

Recepimento

In vigore dal 17 apr 2019
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 febbraio 2020, fatte salve eventuali deroghe a norma dell'articolo 49 bis della direttiva 2009/73/CE. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. In deroga al primo comma, gli Stati membri senza sbocco sul mare che non hanno confini geografici con paesi terzi né linee di trasporto con tali paesi non sono tenuti a mettere in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. In deroga al primo comma, Cipro e Malta, in conseguenza della loro situazione geografica, non sono tenuti a mettere in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva fintanto che non disporranno di infrastrutture che li colleghino ai paesi terzi, incluse le reti di gasdotti a monte. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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