Art. 4
Autorità di contrasto designate
In vigore dal 17 apr 2019
Autorità di contrasto designate
1. Ogni Stato membro designa una o più autorità incaricate di applicare i divieti di cui all' a livello nazionale («autorità di contrasto») e informa la Commissione di tale designazione.
2. Se uno Stato membro designa più di una autorità di contrasto nel suo territorio, designa un unico punto di contatto sia per la cooperazione tra autorità di contrasto sia per la cooperazione con la Commissione.
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