Art. 8
Pedaggi
In vigore dal 19 mar 2019
Pedaggi
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora ai fini della determinazione del regime tariffario applicabile a un determinato veicolo sussista una discrepanza tra la classificazione dei veicoli usata dal fornitore del S.E.T. e dall'esattore di pedaggi, prevalga la classificazione di quest'ultimo, a meno che sia possibile dimostrare che è errata.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'esattore di pedaggi abbia il diritto di richiedere a un fornitore del S.E.T. di pagare a fronte di rapporti di pedaggio motivati e per i mancati rapporti di pedaggio motivati relativi al conto di qualsiasi utente gestito dal fornitore del S.E.T.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora un fornitore del S.E.T. abbia inviato a un esattore di pedaggi un elenco di apparecchiature di bordo non valide, di cui all', paragrafo 5, il fornitore del S.E.T. non possa essere considerato responsabile di eventuali ulteriori pedaggi dovuti mediante l'uso di tali apparecchiature. Il numero di voci presenti nell'elenco delle apparecchiature di bordo non valide, il formato dell'elenco e la frequenza con cui è aggiornato sono concordati tra gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nei sistemi di pedaggio basati sulle tecnologie a microonde, gli esattori di pedaggi comunichino ai fornitori del S.E.T. rapporti di pedaggio motivati per i pedaggi dovuti dai rispettivi utenti del S.E.T.
5. A norma dell', la Commissione adotta atti delegati entro il 19 ottobre 2019 al fine di stabilire i dati per la classificazione dei veicoli ai fini della determinazione dei regimi tariffari applicabili, comprese le procedure necessarie per determinare tali regimi. La serie di parametri di classificazione dei veicoli supportata dal S.E.T. non deve limitare la scelta dei regimi tariffari da parte degli esattori di pedaggi. La Commissione garantisce sufficiente flessibilità per consentire l'evoluzione della serie di parametri di classificazione supportata dal S.E.T. secondo le esigenze prevedibili future. Tali atti non pregiudicano la definizione, nella direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), dei parametri in funzione dei quali i pedaggi variano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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