Art. 6 · Diritti e obblighi degli esattori di pedaggi

Art. 6

Diritti e obblighi degli esattori di pedaggi

In vigore dal 19 mar 2019
Diritti e obblighi degli esattori di pedaggi 1.   Se un settore del S.E.T. non è conforme alle condizioni tecniche e procedurali di interoperabilità del S.E.T. fissate dalla presente direttiva, lo Stato membro nel cui territorio è situato il settore del S.E.T. adotta le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi competente valuti il problema con le parti interessate e, se rientra nella sua sfera di competenza, adotta misure correttive allo scopo di garantire l'interoperabilità del S.E.T. con il sistema di pedaggio. Se necessario, lo Stato membro aggiorna il registro di cui all', paragrafo 1, per quanto riguarda le informazioni di cui alla lettera a) di tale paragrafo. 2.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi competente per un settore del S.E.T. situato nel proprio territorio elabori e gestisca una dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. che fissa le condizioni generali di accesso dei fornitori del S.E.T. ai settori del S.E.T. di sua competenza, conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 9. Quando è creato un nuovo sistema di telepedaggio stradale nel territorio di uno Stato membro, quest'ultimo adotta le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi designato responsabile del sistema pubblichi la dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. con sufficiente preavviso per consentire l'accreditamento dei fornitori del S.E.T. interessati al più tardi un mese prima del lancio operativo del nuovo sistema, tenendo debitamente conto della durata del processo di valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità di cui all', paragrafo 1. Qualora un sistema di telepedaggio stradale nel territorio di uno Stato membro sia modificato sostanzialmente, tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi responsabile del sistema pubblichi la dichiarazione aggiornata relativa ai settori del S.E.T. con sufficiente preavviso per consentire ai fornitori del S.E.T. già accreditati di adeguare i loro componenti di interoperabilità ai nuovi requisiti e ottenere nuovamente l'accreditamento al più tardi un mese prima del lancio operativo del sistema modificato, tenendo debitamente conto della durata del processo di valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità di cui all', paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli esattori di pedaggi competenti per settori del S.E.T. nel loro territorio accettino in maniera non discriminatoria qualsiasi fornitore del S.E.T. che richieda di fornire il S.E.T. in tali settori del S.E.T. L'accettazione di un fornitore del S.E.T. in un settore del S.E.T. è subordinata al rispetto da parte del fornitore degli obblighi e delle condizioni generali stabiliti nella dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli esattori di pedaggi non impongano ai fornitori del S.E.T. di utilizzare soluzioni o processi tecnici specifici che ostacolino l'interoperabilità dei componenti di interoperabilità di un fornitore del S.E.T. con sistemi di telepedaggio stradale in altri settori del S.E.T. Se un esattore di pedaggi e un fornitore del S.E.T. non riescono a raggiungere un accordo, può essere interpellato l'organismo di conciliazione competente per il relativo settore sottoposto a pedaggio. 4.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i contratti tra l'esattore di pedaggi e il fornitore del S.E.T., relativi alla fornitura del S.E.T. nel territorio di tale Stato membro, consentano il rilascio della fattura per il pedaggio all'utente del S.E.T. direttamente da parte del fornitore del S.E.T. L'esattore di pedaggi può esigere che il fornitore del S.E.T. rilasci la fattura all'utente in nome e per conto dell'esattore di pedaggi e il fornitore del S.E.T. soddisfa tale richiesta. 5.   Il pedaggio applicato dagli esattori di pedaggi agli utenti del S.E.T. non supera il corrispondente pedaggio nazionale o locale. Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri di introdurre sconti o riduzioni per promuovere l'uso del telepedaggio. Tutti gli sconti o le riduzioni sui pedaggi offerti da uno Stato membro o da un esattore di pedaggi agli utilizzatori di apparecchiature di bordo sono trasparenti, annunciati pubblicamente e accessibili alle stesse condizioni ai clienti dei fornitori del S.E.T. 6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli esattori di pedaggi accettino nei settori del S.E.T. di loro competenza qualsiasi apparecchiatura di bordo operativa dei fornitori del S.E.T. con i quali hanno rapporti contrattuali che sia stata certificata secondo la procedura definita negli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 7, e che non figuri nell'elenco delle apparecchiature di bordo non valide di cui all', paragrafo 5. 7.   In caso di disfunzione del S.E.T. imputabile all'esattore di pedaggi, quest'ultimo fornisce una modalità degradata di servizio che consenta ai veicoli con l'apparecchiatura di cui al paragrafo 6 di circolare in condizioni di sicurezza, con un ritardo minimo e senza essere sospettati di non aver provveduto al pagamento del pedaggio stradale. 8.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli esattori di pedaggi collaborino in maniera non discriminatoria con i fornitori del S.E.T. o i fabbricanti o gli organismi notificati allo scopo di valutare l'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità nei settori del S.E.T. di loro competenza. 9.   Entro il 19 ottobre 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire il contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del S.E.T., inclusi: a) i requisiti per i fornitori del S.E.T.; b) le condizioni procedurali, comprese le condizioni commerciali; c) la procedura di accreditamento dei fornitori del S.E.T.; e d) i dati contestuali di pedaggio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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